Sez. 2, Sentenza n. 2274 del 07/07/1972 (Rv. 359609 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - COLLEGIALE - EFFICACIA PRECLUSIVA - ESCLUSIONE - MODIFICABILITA - REVOCABILITA - LIMITI - CONTRASTO TRA ORDINANZA E SUCCESSIVA SENTENZA - VIZIO DI CONTRADDITTORIETA - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - COLLEGIALE - EFFICACIA PRECLUSIVA - ESCLUSIONE - MODIFICABILITA - REVOCABILITA - LIMITI - CONTRASTO TRA ORDINANZA E SUCCESSIVA SENTENZA - VIZIO DI CONTRADDITTORIETA - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
Anche se emesse dal collegio, le ordinanze conservano il carattere strumentale insito nella loro natura e funzione processuale, pur quando involgano questioni attinenti al merito. Esse non possono, quindi, produrre effetti preclusivi o altrimenti pregiudizievoli per la decisione della causa e sono sempre modificabili e revocabili anche per implicito (salvo le limitazioni di cui all'art 177 cod proc civ) mediante la successiva sentenza, la quale rimane tipico e definitivo provvedimento decisorio. Non e configurabile un vizio di contraddittorieta fra la sentenza e la precedente ordinanza risolvendosi il contrasto in una implicita revoca di quest'ultima. (Conf 2038'70, mass n 348126; 3536'68, mass n 336708).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 177
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)