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Sez. U - , Sentenza n. 9390 del 08/04/2021 (Rv. 660918 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Estensibilità della disciplina del processo penale - Limiti - Clausola di compatibilità - "Ratio legis" – Conseguenze in tema di applicabilità dell'art. 270 c.p.p.
Stato
decisa il 2021-04-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/660918-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE

In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, il rispetto delle regole del codice di procedura penale è prescritto negli artt. 16 (per l'attività di indagine) e 18 (per il dibattimento) del d.lgs. n. 109 del 2006 nei limiti della loro compatibilità col procedimento speciale, il quale è volto a garantire - sempre nel rispetto dell'inviolabile diritto di difesa dell'incolpato - l'efficacia dell'azione di accertamento e repressione degli illeciti disciplinari e, dunque, il più penetrante controllo del CSM sulla correttezza dei comportamenti dei magistrati; ne consegue l'inapplicabilità, nel procedimento disciplinare, dell'art. 270 c.p.p., riguardante i limiti di utilizzazione, nell'ambito del processo penale, dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli nei quali queste ultime sono state disposte.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 270 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 16, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 18

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)