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Sez. 3, Sentenza n. 3213 del 10/11/1971 (Rv. 354626 - 01)

RESPONSABILITA CIVILE - ATTIVITA PERICOLOSA - AUTORIZZAZIONE DI POLIZIA - PREDISPOSIZIONE DI MISURE CAUTELARI - SUPERAMENTO DELLA PRESUNZIONE DI RESPONSABILITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1971-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/354626-01

RESPONSABILITA CIVILE - ATTIVITA PERICOLOSA - AUTORIZZAZIONE DI POLIZIA - PREDISPOSIZIONE DI MISURE CAUTELARI - SUPERAMENTO DELLA PRESUNZIONE DI RESPONSABILITA - ESCLUSIONE.*

A norma dell'art 11 del regolamento di ps le autorizzazioni di polizia sono concesse soltanto ai fini di polizia e non possono essere invocate per escludere o diminuire la responsabilita civile e penale in cui i concessionari possono essere incorsi nell'Esercizio della loro facolta. La ratio della norma risiede nella considerazione che l'autorizzazione di polizia per l'Esercizio di un'attivita pericolosa pur presupponendo la esistenza di misure cautelari, non vale a superare la presunzione di responsabilita, in quanto altrimenti si delegherebbe, in contrasto con i principi del nostro ordinamento giuridico, ad un organo amministrativo, la facolta di esonerare, in tutto o in parte, il cittadino da responsabilita discendenti da norme di leggi generali. (V 371'66, mass n 320718).*

Riferimenti normativi: Legge 06/05/1940 num. 635 art. 11, Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)