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Sez. 3, Sentenza n. 21426 del 10/10/2014 (Rv. 633093 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - ATTIVITÀ PERICOLOSA - IN GENERE | Attività di polizia - Pericolosità della stessa in ragione della natura dei mezzi adoperati - Onere probatorio - Ripartizione tra danneggiato e P.A. danneggiante.
Stato
decisa il 2014-10-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/633093-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - ATTIVITÀ PERICOLOSA - IN GENERE

In tema di attività di polizia, svolta per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica, spetta al soggetto danneggiato, che invochi la responsabilità della P.A. per l'intrinseca pericolosità dei mezzi effettivamente adoperati, fornire la prova delle concrete ed oggettive condizioni atte a connotare il fatto come illecito, in quanto antigiuridico, mentre incombe all'amministrazione la prova di aver adottato, in ogni caso, tutte le misure idonee a prevenire il danno.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)