Sez. 3, Sentenza n. 21426 del 10/10/2014 (Rv. 633093 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - ATTIVITÀ PERICOLOSA - IN GENERE | Attività di polizia - Pericolosità della stessa in ragione della natura dei mezzi adoperati - Onere probatorio - Ripartizione tra danneggiato e P.A. danneggiante.
RESPONSABILITÀ CIVILE - ATTIVITÀ PERICOLOSA - IN GENERE
In tema di attività di polizia, svolta per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica, spetta al soggetto danneggiato, che invochi la responsabilità della P.A. per l'intrinseca pericolosità dei mezzi effettivamente adoperati, fornire la prova delle concrete ed oggettive condizioni atte a connotare il fatto come illecito, in quanto antigiuridico, mentre incombe all'amministrazione la prova di aver adottato, in ogni caso, tutte le misure idonee a prevenire il danno.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)