Sez. L, Sentenza n. 2100 del 04/05/1978 (Rv. 391479 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO DEL DIPENDENTE ILLEGITTIMAMENTE LICENZIATO - CONDIZIONI - APPARTENENZA DEL DIPENDENTE AD UNA UNITA PRODUTTIVA DELLA CONSISTENZA NUMERICA STABILITA DALL'ART 35 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - NUMERO COMPLESSIVO DEI DIPENDENTI DELL'IMPRESA - IRRILEVANZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO DEL DIPENDENTE ILLEGITTIMAMENTE LICENZIATO - CONDIZIONI - APPARTENENZA DEL DIPENDENTE AD UNA UNITA PRODUTTIVA DELLA CONSISTENZA NUMERICA STABILITA DALL'ART 35 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - NUMERO COMPLESSIVO DEI DIPENDENTI DELL'IMPRESA - IRRILEVANZA.*
Condizione necessaria e sufficiente per l'operativita della tutela reale di cui all'art 18 dello statuto dei lavoratori, ossia per l'ottenimento della reintegra nel posto di lavoro da parte del prestatore illegittimamente licenziato, e l'appartenenza del prestatore stesso ad un'unita produttiva della consistenza numerica indicata nel primo comma dell'art 35 della stessa legge, ovvero alle imprese indicate nel secondo comma del citato articolo, non essendo necessario che la complessiva dimensione numerica dei dipendenti dell'impresa superi la consistenza richiesta dall'art 11 della legge n 604 del 1966. (Conf 4009/77, mass n 382670).*
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)