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Sez. L, Sentenza n. 4009 del 03/11/1976 (Rv. 382670 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO - PRESUPPOSTI - IMPRESE INDUSTRIALI E COMMERCIALI - NUMERO MINIMO DEI DIPENDENTI - CALCOLO - CRITERI - SOMMA DEI DIPENDENTI DELLE VARIE UNITA PRODUTTIVE OPERANTI NELLO STESSO COMUNE - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1976-11-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/382670-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO - PRESUPPOSTI - IMPRESE INDUSTRIALI E COMMERCIALI - NUMERO MINIMO DEI DIPENDENTI - CALCOLO - CRITERI - SOMMA DEI DIPENDENTI DELLE VARIE UNITA PRODUTTIVE OPERANTI NELLO STESSO COMUNE - AMMISSIBILITA.*

L'art 35 dello statuto dei lavoratori fa riferimento, per le imprese industriali e commerciali, all'unita produttiva, nel senso che qualora questa occupi piu di quindici dipendenti, i lavoratori hanno diritto alla tutela dell'art 18, cioe alla cosiddetta tutela reale comportante la reintegrazione nel posto di lavoro nel caso di licenziamento illegittimo. Questa tutela e estesa anche ai dipendenti di una unita produttiva che non raggiunga il limite di sedici dipendenti, purche tale limite sia raggiunto sommando le varie unita produttive operanti nello stesso comune.*

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)