Sez. 4, Sentenza n. 2815 del 11/05/2000 Cc. (dep. 24/08/2000) Rv. 216936 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - PROCEDIMENTO | Procedimento - Poteri istruttori del giudice - Portata.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - PROCEDIMENTO
In tema di riparazione per ingiusta detenzione, il procedimento, pur avendo connotazioni di natura civilistica, attiene comunque ad un rapporto obbligatorio di diritto pubblico, sicché il principio dispositivo proprio del procedimento civile (per il quale è riservata alle parti la selezione del materiale probatorio da produrre) è temperato dai poteri istruttori del giudice del merito, il quale, ove la documentazione prodotta dalla parte interessata si rilevi per qualche aspetto insufficiente, ben può procedere ad attività integrativa della stessa anche di ufficio. Non incorre, di conseguenza in alcun vizio di violazione di legge il giudice che, nel valutare la condotta dell'istante ai fini di delibare la sussistenza o meno del dolo o della colpa grave, che escludono il diritto alla riparazione, abbia esaminato (dandone adeguata contezza nella relativa sede motivazionale), oltre alla documentazione prodotta dalla parte, altri atti, conosciuti o conoscibili dalle parti, a suo tempo acquisiti al relativo procedimento penale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 314 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 315 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 315 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)