Sez. 2, Sentenza n. 12561 del 25/11/1992 (Rv. 479712 - 01)
Prova civile - Consulenza tecnica - Consulente d'ufficio - In genere | Operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria - Compensi - Mancato esperimento del tentativo di conciliazione ex art. 29 della L. n. 794 del 1942 richiamato dall'art. 11 della L. n. 319 del 1980 - Nullità - Esclusione.
Prova civile - Consulenza tecnica - Consulente d'ufficio - In genere
In tema di compensi a periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori, per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria, non costituisce motivo di nullità il mancato esperimento del tentativo di conciliazione, previsto dall'art. 29 della legge 13 giugno 1942 n. 794, richiamato dall'art. 11 della legge 8 luglio 1980 n. 319.
Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 19, Legge 08/07/1980 num. 319 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)