Sez. 2, Sentenza n. 8169 del 28/08/1997 (Rv. 507273 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO | Tentativo di conciliazione ex art. 29 legge 794 del 1942 - Mancato esperimento - Nullità del procedimento di liquidazione - Esclusione.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO
Il mancato esperimento del tentativo di conciliazione previsto dall'art. 29 legge 13 giugno 1942 n. 794 non costituisce motivo di nullità del procedimento di liquidazione degli onorari di avvocato.
Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)