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Sez. 3, Sentenza n. 3780 del 25/08/1989 (Rv. 463687 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI - PATTI CONTRARI ALLA LEGGE - ALLE NORME INDEROGABILI IN ORDINE ALLA DURATA - INSERIMENTO DI QUESTI, DI DIRITTO, NEL CONTRATTO IN SOSTITUZIONE DI DETTI FATTI - CONSEGUENTE NULLITÀ DI TUTTO IL CONTRATTO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1989-08-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463687-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI - PATTI CONTRARI ALLA LEGGE - ALLE NORME INDEROGABILI IN ORDINE ALLA DURATA - INSERIMENTO DI QUESTI, DI DIRITTO, NEL CONTRATTO IN SOSTITUZIONE DI DETTI FATTI - CONSEGUENTE NULLITÀ DI TUTTO IL CONTRATTO - ESCLUSIONE.*

Le norme inderogabili introdotte dagli artt. 58 e 65 della legge 27 luglio 1978 n. 392 in ordine alla durata dei contratti di locazione di immobili adibiti ad uso di abitazione (rispettivamente, soggetti o meno a proroga legale) sono inserite di diritto nei contratti in corso, ai sensi dello art. 1339 cod. civ., in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti (nella specie, clausola di rescissione di diritto del contratto nel caso di vendita dei locali), che vengono eliminate dai contratti, a norma dell'art. 79 della legge citata, senza che dalla nullità di dette clausole possa derivare la nullità dell'intero contratto, ai sensi del primo comma dell'art. 1419 cod. civ., restando questa esclusa a norma del secondo comma dello stesso articolo.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1339, Cod. Civ. art. 1419, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 58 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 65 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 79 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)