Sez. 2, Sentenza n. 12039 del 12/09/2000 (Rv. 540122 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - NOVAZIONE - OGGETTIVA - IN GENERE | Condizioni - Vendita - Modificazione del solo prezzo - Novazione - Esclusione.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - NOVAZIONE - OGGETTIVA - IN GENERE
Perché possa verificarsi novazione oggettiva di una precedente obbligazione occorre che vi sia un mutamento sostanziale dell'obbligazione e, cioè, che con la seconda obbligazione siano apportati alla prima cambiamenti riguardanti l'oggetto della prestazione o la natura giuridica dell'obbligazione che trasformino questa in una nuova obbligazione incompatibile con la prima. Consegue che non sussiste novazione nel caso in cui in un contratto di vendita vi sia la semplice modificazione del prezzo, fermi restando gli altri elementi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1230, Cod. Civ. art. 1231
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)