Sez. 3 - , Ordinanza n. 51 del 03/01/2023 (Rv. 666496 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | Esecuzione intentata sulla base di decreto ingiuntivo - Opposizione a precetto per inesistenza della notificazione del titolo - Prova contraria - Onere del creditore - Modalità di assolvimento - Produzione della relazione di notificazione - Necessità - Deposito di copia del decreto ingiuntivo munito del decreto ex art. 647 c.p.c. - Esclusione. ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - NOTIFICAZIONE - In genere.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE
Laddove il debitore, nel proporre opposizione al precetto intimatogli sulla base di un decreto ingiuntivo, deduca l'inesistenza della notificazione di quest'ultimo, la prova della tempestiva
effettuazione della stessa incombe sul creditore, che deve assolvervi mediante la produzione dell'originale dell'ingiunzione corredato della relazione di notificazione, non essendo all'uopo sufficiente il mero deposito della copia del provvedimento monitorio munito del decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c.
Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 148 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 644 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 647 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 650 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 643
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)