Sez. 4, Sentenza n. 24290 del 30/03/2005 Ud. (dep. 28/06/2005) Rv. 231733 - 01
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE | Sorveglianza sanitaria - Sostituto temporaneo del medico preposto - Obblighi.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE
Il sostituto (nella specie: per un periodo di cinque mesi) del "medico competente" preposto alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori, se non risponde dell'obbligo di effettuare gli accertamenti preventivi e periodici previsti dell'art. 16 D.Lgs. n. 626 del 1994 - che incombono, data la necessità di un'organizzazione in fabbrica, al titolare dell'incarico -, risponde tuttavia dell'obbligo di disporre gli accertamenti sanitari necessari una volta che vi sia la richiesta del lavoratore (consistente anche nella denunzia di una sintomatologia), affinché anche fuori dai controlli periodici le visite e gli accertamenti medici opportuni vengano effettuati.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 590 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 3, Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 16 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 17
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)