Sez. 1, Sentenza n. 33751 del 01/08/2001 Ud. (dep. 17/09/2001) Rv. 219746 - 01
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE | Sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro - Medico incaricato - Obbligo di informativa del datore di lavoro in caso di accertata inidoneità del lavoro - Condizioni - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE
Il reato di cui al combinato disposto degli artt.17, comma 3, e 92, comma 1, lett.b), del D.Lgs.19 settembre 1994 n.626, previsto a carico del medico investito del compito della sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro il quale ometta di informare per iscritto il datore di lavoro ed il lavoratore qualora, a seguito degli accertamenti di cui all'art.16, comma 2, dello stesso decreto legislativo, abbia espresso un giudizio sull'inidoneità parziale o temporanea o totale del lavoratore stesso, è configurabile soltanto alla duplice condizione, chiaramente ricavabile dal testo normativo, che detto giudizio sia stato effettivamente formulato e che esso sia derivato proprio dagli accertamenti preventivi o periodici previsti dal citato art.16 ed espressamente finalizzati a verificare l'idoneità del lavoratore all'espletamento delle specifiche mansioni a lui affidate. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha escluso che potesse configurarsi il reato in questione nei confronti di un medico il quale, avendo soltanto effettuato la visita da un lavoratore a richiesta del medesimo - come previsto dall'art.17, lett.I, del D.Lgs.n.626/1994 - ed avendo riscontrato l'esistenza di una "dolenzia al braccio", non aveva provveduto all'informativa di cui al comma 3 del medesimo art.17).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 16 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 17 com. 3, Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 92 com. 1 lett. B
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)