Sez. 3, Sentenza n. 5513 del 29/09/1977 Ud. (dep. 13/05/1978) Rv. 138931 - 01
REATI CONTRO LA MORALITA PUBBLICA E IL BUON COSTUME - DELITTI: OFFESE AL PUDORE E ALL'ONORE SESSUALE - ATTI OSCENI - LUOGO APERTO AL PUBBLICO - CELLA CARCERARIA - E TALE.*
REATI CONTRO LA MORALITA PUBBLICA E IL BUON COSTUME - DELITTI: OFFESE AL PUDORE E ALL'ONORE SESSUALE - ATTI OSCENI - LUOGO APERTO AL PUBBLICO - CELLA CARCERARIA - E TALE.*
Ai fini del delitto di Atti osceni la cella carceraria e luogo aperto al pubblico. Infatti, per luogo aperto al pubblico deve intendersi quell'ambiente anche ad accessibilita non generalizzata e libera per tutte le persone che vogliano introdurvisi, ma limitata, controllata e funzionalizzata ad esigenze non private, sempre che sussista la possibilita giuridica e pratica per un numero indeterminato di soggetti, ancorche qualificati da un titolo, di accedere senza legittima opposizione di chi sull'ambiente stesso eserciti un potere di fatto o di diritto. Pertanto, la cella carceraria non puo distinguersi, come luogo di privata dimora del detenuto, da altre parti dello stabilimento carcerario destinate allo svolgimento della vita di relazione della popolazione carceraria e del personale di custodia.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 527 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)