Sez. L, Sentenza n. 2479 del 28/02/1992 (Rv. 475995 - 01)
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza (nuovo rito) - Controversie assoggettate - Rapporti di lavoro subordinato privato | Portata - Inadempienze contrattuali costituenti illecito penale - Controversie - Competenza del pretore - Sequestro anteriore alla causa - Competenza per materia e per territorio - Individuazione - Criteri.
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza (nuovo rito) - Controversie assoggettate - Rapporti di lavoro subordinato privato
Per controversie relative a rapporti di lavoro subordinato, ai sensi dell'art. 409 n. 1 cod. proc. civ., debbono intendersi non solo quelle relative alle obbligazioni caratteristiche del rapporto di lavoro ma tutte le controversie in cui la pretesa fatta valere si colleghi direttamente al detto rapporto, nel senso che questo (pur non costituendo la "causa petendi" di tale pretesa) si presenti come antecedente e presupposto necessario - non meramente occasionale - della situazione di fatto in ordine alla quale viene invocata la tutela giurisdizionale. Pertanto, sono riservate alla competenza del giudice del lavoro le controversie relative ad inadempienze contrattuali del lavoratore, sebbene costituenti pure illecito penale, almeno finché il preteso danneggiato non abbia trasferito la propria istanza risarcitoria nella sede penale mediante la costituzione di parte civile, con l'ulteriore conseguenza che, in relazione ad una di tali controversie, competente sull'istanza di sequestro anteriore alla causa è, ai sensi dell'art. 672, primo comma, cod. proc. civ., il pretore del lavoro che deve conoscere del merito o quello (sempre del lavoro) del luogo in cui il sequestro deve essere seguito.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)