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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 29805 del 18/11/2019 (Rv. 656158 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE | Contestazione di una diffida di pagamento – Opposizione esecutiva – Configurabilità – Esclusione – Conseguenze – Sospensione feriale – Applicabilità.
Stato
decisa il 2019-11-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/656158-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE

La controversia nella quale si contesti una diffida di pagamento non integra un'opposizione all'esecuzione forzata, sicché trova applicazione la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

Riferimenti normativi: Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)