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Sez. 1 - , Ordinanza n. 10212 del 11/04/2019 (Rv. 653634 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - IN GENERE | - Cause di opposizione all'esecuzione - Inapplicabilità della sospensione feriale dei termini - Ricorso per cassazione - Rilevabilità d'ufficio - Fondamento.
Stato
decisa il 2019-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/653634-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - IN GENERE

L'art. 3 della l. n. 742 del 1969, che esclude dalla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale le cause previste dall'art. 92 del r.d. n. 12 del 1941 e nel cui novero rientrano le opposizioni all'esecuzione, è applicabile anche al ricorso per cassazione, attenendo detto articolo alla natura della controversia e ad ogni sua fase processuale, con la conseguenza che l'eventuale tardività ed inammissibilità del ricorso che abbia disatteso la norma va rilevata d'ufficio.

Riferimenti normativi: Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)