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Sez. T, Ordinanza n. 19818 del 17/07/2025 (Rv. 676196-01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - PRESUPPOSTO | Indebita percezione di redditi - Obbligo di indicazione nella dichiarazione - Sussistenza - Fondamento - Restituzione al soggetto erogatore - Rilevanza - Condizioni.
Stato
decisa il 2025-07-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676196-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - PRESUPPOSTO

In tema di imposte sui redditi, l'indebita percezione di emolumenti non fa venir meno l'obbligo di indicarli nella dichiarazione, stante il principio della tassabilità dei redditi per il fatto stesso della loro sussistenza, indipendentemente dalla loro provenienza, mentre l'avvenuta restituzione al soggetto erogatore può avere rilievo ove effettuata entro la fine del periodo d'imposta cui il provento si riferisce e non successivamente, restando fermi, in tale ultimo caso, i conseguenti obblighi di dichiarazione e di versamento, per i quali si pone solo una questione di diritto al rimborso dell'imposta versata.

DPR 22/12/1986 num. 917 art. 6, Legge 24/12/1993 num. 537 art. 14 CORTE COST., Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 36 com. 34 CORTE COST., Legge 04/08/2006 num. 248 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)