Sez. 2, Ordinanza n. 19979 del 19/07/2024 (Rv. 671974-01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - GARANZIA - PER LE DIFFORMITA' E VIZI DELL'OPERA - IN GENERE | Responsabilità per inadempimento dell'appaltatore - Applicabilità dei principi generali in materia di inadempimento delle obbligazioni - Sussistenza - Condizioni - Eccezione di inadempimento da parte del committente - Ammissibilità - Mancata proposizione della domanda di garanzia - Irrilevanza - Proposizione di domanda riconvenzionale - Necessità - Esclusione - Applicabilità del principio anche al contratto d’opera professionale.
APPALTO (CONTRATTO DI) - GARANZIA - PER LE DIFFORMITA' E VIZI DELL'OPERA - IN GENERE
In tema di inadempimento del contratto d'appalto, laddove l'opera risulti ultimata, il committente, convenuto per il pagamento, può opporre all'appaltatore le difformità ed i vizi dell'opera, in virtù del principio inadimpleti non est adimplendum al quale si ricollega la più specifica disposizione dettata dal secondo periodo dell'ultimo comma dell'art. 1667 c.c., analoga a quella di portata generale di cui all'art. 1460 c.c. in materia di contratti a prestazioni corrispettive, anche quando la domanda di garanzia sarebbe prescritta ed, indipendentemente, dalla contestuale proposizione, in via riconvenzionale, di detta domanda, che può anche mancare, senza pregiudizio alcuno per la proponibilità dell'eccezione in esame.(Nella specie, la S.C. affermando il principio ha chiarito che esso trova applicazione anche nel caso di prestazione d'opera ex art. 2226 c.c.).
Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1667, Cod. Civ. art. 1668, Cod. Civ. art. 1669, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 2226
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)