Sez. 2, Sentenza n. 4908 del 11/03/2015 (Rv. 634561 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - DIFFORMITÀ E VIZI DELL'OPERA - DENUNCIA | Decadenza del committente dalla garanzia per i vizi - Riconoscimento dei vizi da parte del prestatore d'opera - Applicabilità della disciplina in materia di appalto sulla garanzia per i vizi - Sussistenza - Conseguenze.
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - DIFFORMITÀ E VIZI DELL'OPERA - DENUNCIA
In tema di contratto di prestazione d'opera, sebbene l'art. 2226 cod. civ. non ne faccia richiamo, è applicabile la disciplina dettata, con riguardo al contratto di appalto, dall'art. 1667 cod. civ. in ordine alla garanzia per i vizi, secondo cui la denuncia dei vizi non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto i vizi o li ha occultati, conseguendone che l'impegno di provvedere alla eliminazione dei difetti o vizi dell'opera dà vita ad un nuovo rapporto che si sostituisce a quello originario ed è fonte di un'autonoma obbligazione, che si prescrive nel termine ordinario decorrente dalla data di assunzione dell'impegno stesso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1667, Cod. Civ. art. 2226
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)