Sez. 2, Sentenza n. 3773 del 15/03/2001 (Rv. 544805 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA | Periodo di sospensione feriale - Computabilità - Criteri.
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Il termine utile per proporre impugnazione ai sensi dell'art. 327 cod. proc. civ. va computato, aggiungendo al termine annuale, i quarantasei giorni del periodo feriale (1 agosto - 15 settembre) e, nel caso il termine venga a scadere in concomitanza con un giorno festivo (nella specie: Epifania), la scadenza si protrae al giorno lavorativo immediatamente successivo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST., Regio Decr. 31/01/1941 num. 12 art. 92
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)