Sez. 2, Sentenza n. 834 del 10/02/1986 (Rv. 444371 - 01)
DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - LITISCONSORZIO NECESSARIO - EFFETTI - RINUNCIA AL RICORSO PER CASSAZIONE DA PARTE DI ALCUNI SOLTANTO DEI CONTRADDITTORI - EFFICACIA - ESCLUSIONE.*
DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - LITISCONSORZIO NECESSARIO - EFFETTI - RINUNCIA AL RICORSO PER CASSAZIONE DA PARTE DI ALCUNI SOLTANTO DEI CONTRADDITTORI - EFFICACIA - ESCLUSIONE.*
Nel giudizio divisorio che comporta il litisconsorzio necessario di tutti i partecipanti alla comunione, la sentenza sulla domanda di divisione è "utiliter data" solo se sia pronunciata nei confronti di tutti i detti legittimi contraddittori, con la conseguenza che la rinuncia al ricorso per Cassazione da parte di alcuni dei predetti non determina l'Estinzione del processo di Cassazione neppure limitatamente alle persone dei rinuncianti. (V 3312/68, mass n 336307).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 102, Cod. Civ. art. 390 CORTE COST., Cod. Civ. art. 391
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)