Sez. 2, Sentenza n. 3312 del 16/10/1968 (Rv. 336307 - 01)
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - DISTANZE PER SCAVI - IN GENERE - VIOLAZIONE COMPIUTA CON OPERA IN UN IMMOBILE IN COMPROPRIETA - DOMANDA DI RIDUZIONE IN PRISTINO - PROPOSIZIONE NEI CONFRONTI DI TUTTI I COMPROPRIETARI - NECESSITA - RICORSO PER CASSAZIONE - RINUNZIA FATTA SOLO PER ALCUNI DEI RESISTENTI - INEFFICACIA.*
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - DISTANZE PER SCAVI - IN GENERE - VIOLAZIONE COMPIUTA CON OPERA IN UN IMMOBILE IN COMPROPRIETA - DOMANDA DI RIDUZIONE IN PRISTINO - PROPOSIZIONE NEI CONFRONTI DI TUTTI I COMPROPRIETARI - NECESSITA - RICORSO PER CASSAZIONE - RINUNZIA FATTA SOLO PER ALCUNI DEI RESISTENTI - INEFFICACIA.*
La domanda di riduzione in pristino per violazione delle distanze legali, di cui all'art. 891 cod.civ., non puo essere proposta o proseguita nei confronti di alcuni soltanto dei proprietari dell'immobile nel quale sono state compiute le opere, perche l'Obbligo di rimessione in pristino e indivisibile ed inscindibile e la sentenza di condanna sarebbe inutiliter data se non fosse emessa nei confronti di tutti i titolari di diritti reali sull'immobile. Pertanto, la dichiarazione di rinuncia al ricorso, proposto contro la sentenza nel tema, fatta nei confronti di uno soltanto dei resistenti e senza pregiudizio della impugnativa nei riguardi degli altri resistenti e priva di efficacia.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 891, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 390
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)