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Sez. 2, Sentenza n. 26653 del 18/12/2007 (Rv. 601407 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - IN GENERE | Processo d'appello - Morte della parte appellata prima della costituzione ma dopo la scadenza del termine per costituirsi tempestivamente - Interruzione automatica - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2007-12-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601407-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - IN GENERE

In tema di interruzione, con riguardo al processo d'appello, la morte della parte appellata prima della costituzione in giudizio, ma dopo la scadenza del termine per costituirsi tempestivamente, da un lato non determina l'interruzione automatica del processo e dall'altro, per la estinzione del mandato a seguito del decesso, non consente al legale di costituirsi per il medesimo appellato e poi dichiararne la morte. Di conseguenza, non risultando questa da una relata di notifica, l'appellato deve ritenersi contumace e nessun effetto interruttivo può prodursi ove manchi la conoscenza del decesso nelle forme di cui al quarto comma dell'articolo 300 cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)