Sez. 2, Sentenza n. 3725 del 21/02/2006 (Rv. 587820 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - IN GENERE | Rapporto di rappresentanza volontaria - Decesso dell'appellato dopo la notifica della citazione, ma prima alla costituzione in giudizio - Automatica interruzione del processo - Mancato rilievo da parte del giudice d'appello - Nullità della sentenza - Riassunzione - Termine utile.
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - IN GENERE
Se, prima della costituzione in appello, sopravviene la morte della parte cui sia stata notificata l'impugnazione, il processo è automaticamente interrotto ai sensi dell'art. 299 cod. proc. civ.e, con riferimento all'ipotesi ivi cui una parte (in senso sostanziale) stia in giudizio tramite un rappresentante volontario (parte formale), l'interruzione si verifica tanto in caso di decesso dell'una che dell'altro. Anche in tal caso il termine perentorio di sei mesi per la prosecuzione del processo interrotto decorre dal giorno della conoscenza effettiva del fatto interruttivo ai sensi dell'art. 305 cod. proc. civ., mentre la mancata interruzione del processo implica la nullità degli atti processuali successivamente compiuti e della sentenza resa nei riguardi della parte deceduta.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)