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Sez. L, Sentenza n. 7599 del 23/12/1983 (Rv. 432210 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA - NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA DI APPELLO AD OPERA DELLA PARTE PARZIALMENTE SOCCOMBENTE - ACQUIESCENZA - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-12-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432210-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA - NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA DI APPELLO AD OPERA DELLA PARTE PARZIALMENTE SOCCOMBENTE - ACQUIESCENZA - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*

La notificazione della sentenza di appello ad opera della parte parzialmente soccombente non può interpretarsi come atto di acquiescenza alla sentenza stessa, poiché tale notificazione, anche se eseguita in Forma esecutiva, non manifesta la volontà del notificante di non avvalersi del rimedio costituito dal ricorso per Cassazione. (V 5647/80, mass n 409495).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329, Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 475

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)