diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 5647 del 21/10/1980 (Rv. 409495 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA - NOTIFICAZIONE IN FORMA ESECUTIVA DELLA SENTENZA PRONUNCIATA IN APPELLO - ACQUIESCENZA - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1980-10-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/409495-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA - NOTIFICAZIONE IN FORMA ESECUTIVA DELLA SENTENZA PRONUNCIATA IN APPELLO - ACQUIESCENZA - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*

La notificazione in Forma esecutiva della sentenza pronunciata in grado di appello non puo in alcun modo interpretarsi come atto di acquiescenza alla sentenza stessa, giacche l'intendimento di avvalersi dell'esecutivita di tale pronuncia non manifesta minimamente la volonta della parte notificante di non avvalersi del rimedio costituito dal ricorso per Cassazione, specie quando la parte a cura della quale e eseguita la notifica della sentenza di appello sia rimasta soccombente in tale fase del giudizio.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329, Cod. Proc. Civ. art. 475

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)