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Sez. 2, Sentenza n. 5957 del 03/11/1988 (Rv. 460402 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - STRAGIUDIZIALI - PRESTAZIONI SVOLTE NEL VIGORE DELLA TARIFFA PROFESSIONALE APPROVATA DAL D.M. 23 DICEMBRE 1976 - CREDITI RELATIVI - RIVALUTAZIONE AUTOMATICA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1988-11-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460402-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - STRAGIUDIZIALI - PRESTAZIONI SVOLTE NEL VIGORE DELLA TARIFFA PROFESSIONALE APPROVATA DAL D.M. 23 DICEMBRE 1976 - CREDITI RELATIVI - RIVALUTAZIONE AUTOMATICA - ESCLUSIONE.*

Ai crediti per onorari di avvocato e procuratore relativi a prestazioni stragiudiziali svolte nel vigore della tariffa professionale approvata con d.m. 23 dicembre 1976 non è applicabile la disposizione, introdotta per la prima volta in materia di prestazioni stragiudiziali dal d.m. 22 giugno 1982, che, nella sussistenza di determinate condizioni, ha esteso agli importi dovuti per tali prestazioni il meccanismo di rivalutazione previsto dall'art. 429, ultimo comma, cod. proc. civ.; pertanto, trattandosi di crediti di valuta, cui è applicabile la norma dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ. (relativa al risarcimento dei danni eccedenti l'importo degli interessi legali), spetta al professionista fornire la prova, con qualsiasi mezzo, che il pagamento tempestivo da parte del cliente gli avrebbe consentito, mediante l'opportuno impiego della somma, di evitare o limitare gli effetti della sopravvenuta inflazione. (V 2368/86, mass n 445493).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., DM 23/12/1976 CORTE COST., DM 22/06/1982 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)