diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 5326 del 29/05/1998 (Rv. 515933 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE | Credito - Natura - Di valuta - Conseguenze - Sopravvenuta svalutazione monetaria - Rivalutazione d'ufficio - Legittimità - Esclusione - Applicazione della norma di cui all'art. 429 cod. proc. civ. - Limiti e condizioni.
Stato
decisa il 1998-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/515933-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE

Il credito di avvocato o procuratore per gli onorari professionali, rivestendo carattere di credito di valuta e non di valore per aver esso ad oggetto, fin dall'origine, il pagamento di una somma di denaro, non può essere rivalutato d'ufficio in conseguenza della svalutazione monetaria "medio tempore" intercorsa, occorrendo, all'uopo, una apposita domanda di riconoscimento del maggior danno, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 1224, secondo comma, cod. civ.. La norma di cui all'art. 429 cod. proc. civ. (che prevede la rivalutazione automatica dei crediti da lavoro) può, difatti, trovare applicazione esclusivamente quando l'opera dell'avvocato si configuri come attività continuativa e coordinata (cosiddetti rapporti di parasubordinazione), senza che, in difetto, possa rilevare il generico richiamo operato al citato art. 429 dal D.M. 22 giugno 1982, illegittimo "in parte qua" per eccesso di delega conferita con legge n. 1051 del 1957.

Riferimenti normativi: Legge 07/11/1957 num. 1051 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 CORTE COST., DM Grazia e Giustizia 22/06/1982, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)