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Sez. 2, Sentenza n. 11548 del 22/10/1992 (Rv. 479110 - 01)

Tributi erariali indiretti (Riforma tributaria del 1972) - Imposta di registro - Divieto di rilascio di copie di atti non registrati - Eccezioni | Clausole di occultamento di una parte del corrispettivo - Nullità ex art. 60 d.P.R. n. 634 del 1972 - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 1992-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479110-01

Tributi erariali indiretti (Riforma tributaria del 1972) - Imposta di registro - Divieto di rilascio di copie di atti non registrati - Eccezioni

In tema d'imposta di registro, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 60 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634, in relazione all'art. 76 della Costituzione, nella parte in cui prevede la nullità delle clausole di occultamento di una parte del corrispettivo, in via innovativa rispetto alle precedenti norme (che sancivano solo la inefficacia degli atti per i quali fosse stato accertato l'occultamento del prezzo fino alla data della regolarizzazione tributaria), atteso che tale disposizione è riconducibile nell'ampia delega conferita con gli artt. 1 e 7 della legge 9 ottobre 1971 n. 825.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 76, Legge 09/10/1971 num. 825 art. 1 CORTE COST., Legge 09/10/1971 num. 825 art. 7 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 634 art. 60 CORTE COST., DPR 26/04/1982 num. 131 art. 82

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)