Sez. 2, Sentenza n. 11749 del 11/07/2012 (Rv. 623136 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) | Contratto preliminare - Clausola contenente l'impegno delle parti di indicare nel definitivo un prezzo inferiore a quello pattuito - Violazione degli artt. 62 e 72, d.P.R. n. 131 del 1986 - Nullità della clausola di occultamento del corrispettivo - Sostituzione di diritto con la norma risultante dal combinato disposto dei citati articoli - Esclusione - Fondamento.
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE)
La clausola del contratto preliminare con la quale si conviene di indicare nell'atto definitivo di trasferimento un prezzo inferiore a quello realmente concordato, colpita da nullità, in forza degli artt. 62 e 72 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nella specie applicabili "ratione temporis", non è sostituita di diritto, agli effetti dell'art. 1419, secondo comma, cod. civ., in quanto la norma imperativa, puramente comminatoria, risultante dai citati articoli, manca dell'elemento rigidamente predeterminato destinato a correggere la clausola nulla ed a combinarsi con l'atto di autonomia privata, affidando comunque alle parti contraenti la quantificazione e l'indicazione dell'esatto corrispettivo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1419, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 62, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 72
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)