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Sez. L, Sentenza n. 5261 del 30/05/1994 (Rv. 486820 - 01)

Elezioni - Operazioni elettorali | Lavoratori dipendenti ad esse impegnati - Diritto a tre giorni di ferie retribuite ex art. 119 d.P.R. n. 361 del 1957 - Elezioni dei rappresentanti al Parlamento Europeo e contestuale referendum di indirizzo nel conferimento ad esso di un mandato costituente - Commisurazione del predetto diritto alla minor durata delle relative operazioni elettorali - Necessità.
Stato
decisa il 1994-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486820-01

Elezioni - Operazioni elettorali

La previsione dell'art. 119 del d.P.R. 30 marzo 1957 n. 361 (T.U. sulla elezione della Camera dei Deputati) - nel testo vigente prima delle modifiche introdotte dall'art. 11 della legge 21 marzo 1990 n. 53 - secondo la quale ai lavoratori dipendenti impegnati nei seggi elettorali è riconosciuto il diritto a tre giorni di ferie retribuite, senza pregiudizio delle ferie annuali previste dai contratti collettivi o aziendali in vigore, è operante anche con riferimento all'analogo impegno che abbia avuto luogo in occasione delle elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo e del contestuale referendum di indirizzo sul conferimento allo stesso Parlamento di un mandato costituente, stante il rinvio che l'art. 51 della legge 24 gennaio 1979 n. 18 sulle elezioni europee e l'art. 50 della legge 25 maggio 1970 n. 352 sui referendum (norme entrambe richiamate dall'art. 6 della legge 18 aprile 1989 n. 132 in tema di contemporaneo svolgimento delle elezioni e del referendum citati) fanno al suddetto d.P.R. n. 361 del 1957 per tutto quanto da essa non risulti diversamente regolato. Tuttavia, essendo tale rinvio espressamente disposto nei limiti della compatibilità, il menzionato diritto va commisurato alla minor durata delle suddette operazioni elettorali (fissata dall'art. 3, primo comma, della legge n. 132 del 1989) rispetto a quella stabilita per le elezioni della Camera dei Deputati, talché il periodo di ferie retribuite dovute al lavoratore corrispondentemente si riduce da tre a due giorni. Tale principio trova conferma nella nuova formulazione del primo e secondo comma dell'art. 119 cit. introdotta dall'art. 11 della legge 21 marzo 1990 n. 53, e nell'interpretazione autentica del suddetto secondo comma contenuta nell'art. 1 della legge 29 gennaio 1992 n. 69, a norma dei quali, in occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali hanno diritto ad assentarsi per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.

Riferimenti normativi: DPR 30/03/1957 num. 361 art. 119 CORTE COST., Legge 25/05/1970 num. 352 art. 50 CORTE COST., Legge 24/01/1979 num. 18 art. 51, Legge 18/04/1989 num. 132 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)