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Sez. 1, Sentenza n. 1222 del 04/02/2000 (Rv. 533447 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - DECESSO DELL'OBBLIGATO - IN GENERE | Diritto del coniuge divorziato all'indennità di buonuscita maturata dall'ex coniuge, in caso di scioglimento del rapporto di lavoro a causa di morte del dipendente - Sussistenza - Natura - Concorso fra coniuge divorziato e coniuge superstite - Criterio di computo della quota di spettanza.
Stato
decisa il 2000-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/533447-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - DECESSO DELL'OBBLIGATO - IN GENERE

L'espressione "altri assegni" contenuta nell'art. 9, nuovo testo, legge 898/70 deve intendersi riferita ad ogni attribuzione anche solo in senso lato previdenziale spettante in dipendenza della morte all'ex coniuge. Anche con riguardo agli "altri assegni", tra i quali rientra l'indennità di buonuscita, il citato art. 9, comma terzo, attribuisce al coniuge divorziato una "quota" formante oggetto di un suo diritto autonomo, che trova la sua fonte diretta nella qualità stessa di ex coniuge in relazione alla funzione e disciplina (concorrentemente) previdenziale dell'emolumento in questione. Il diritto del coniuge divorziato ha natura, quindi, identica a quella del diritto riconosciuto al coniuge superstite, sì che l'un diritto non deriva dall'altro ma entrambi concorrono fra loro in pari grado ed allo stesso titolo (e, cioè, "iure proprio"), in ragione della durata dei rispettivi rapporti di coniugio.

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 com. 3 CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)