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Sez. 1, Sentenza n. 25497 del 06/12/2007 (Rv. 600740 - 01)

ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - PROCEDIMENTO | Controversie in materia elettorale - Giudizi di primo grado e di appello - Diritto della parte di essere sentita - Necessità di specifica richiesta della parte - Mancata sollecitazione da parte del giudice a rendere dichiarazioni - Nullità del procedimento - Esclusione - Conseguenze in tema di ricorso per cassazione fondato sulla mancata audizione del ricorrente nel giudizio elettorale di appello.
Stato
decisa il 2007-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600740-01

ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - PROCEDIMENTO

In tema di giudizio elettorale, tanto nel giudizio di primo grado (art. 82, sesto comma, d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570) quanto nel giudizio di appello (art. 82/2 d.P.R. cit.), la previsione per cui le parti vanno sentite se presenti, individua una facoltà delle stesse di essere sentite personalmente, cui corrisponde un dovere del giudice solo in caso di specifica richiesta di audizione, mancando altrimenti ogni sanzione legale della omissione. Ne consegue che difetta del requisito della autosufficienza il ricorso per cassazione che lamenti la mancata audizione del ricorrente nel giudizio elettorale di appello, senza precisare né se egli avesse chiesto di essere sentito, né quali difese avrebbe svolto che avrebbero determinato una diversa statuizione a lui favorevole.

Riferimenti normativi: DPR 16/05/1960 num. 570 art. 82 com. 6 CORTE COST., DPR 16/05/1960 num. 570 art. 82 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)