diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 2584 del 25/03/1988 (Rv. 458319 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE - MANCATA ASTENSIONE - CONSEGUENTE RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1988-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458319-01

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE - MANCATA ASTENSIONE - CONSEGUENTE RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*

La mancata astensione del magistrato può determinare responsabilità disciplinare anche quando l'astensione stessa non sia imposta dalla legge, ma risulti solo consigliata dalle circostanze del caso concreto, che rendano prevedibili sospetti di compiacenza o parzialità nell'esaminare e decidere una determinata causa, si da compromettere il prestigio suo e dell'ordine giudiziario (nella specie, trattandosi di causa in cui era parte una ditta presso la quale il magistrato aveva in precedenza effettuato consistenti e vantaggiosi acquisti). (V 5832/81, mass n 416560).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 31/05/1946 num. 511 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)