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Sez. U, Sentenza n. 1757 del 13/04/1989 (Rv. 462471 - 01)

PUBBLICO MINISTERO IN MATERIA CIVILE - ASTENSIONE DEL P.M. - FACOLTÀ DEL MAGISTRATO - ESERCIZIO - OMISSIONE - CONSEGUENTE RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE DEL MEDESIMO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1989-04-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462471-01

PUBBLICO MINISTERO IN MATERIA CIVILE - ASTENSIONE DEL P.M. - FACOLTÀ DEL MAGISTRATO - ESERCIZIO - OMISSIONE - CONSEGUENTE RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE DEL MEDESIMO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONE - FATTISPECIE.*

L'inammissibilità di una ricusazione del rappresentante del pubblico ministero, con la previsione soltanto della facoltà di astensione per gravi ragioni di convenienza, ai sensi dell'art. 73 cod. proc. pen., non osta a che il mancato Esercizio di tale facoltà possa implicare responsabilità disciplinare del magistrato, ove integri un comportamento inopportuno od avventato, idoneo a pregiudicare il prestigio suo o dell'ordine giudiziario (nella specie il magistrato, quale rappresentante del P.m., a seguito di una denuncia a suo carico, aveva instaurato un procedimento per calunnia nei confronti del denunciante). (V 2584/88, mass n 458319; (V 2265/85, mass n 440155).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 73, Regio Decr. Legge 31/05/1946 num. 511 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)