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Sez. L, Sentenza n. 2310 del 29/07/1974 (Rv. 370700 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE - A MENO DELLA META - OPERAI ED IMPIEGATI - SUFFICIENZA PER ENTRAMBE LE CATEGORIE - SENTENZA N 160 DEL 1971 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - APPLICABILITA AI GIUDIZI IN CORSO.*
Stato
decisa il 1974-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/370700-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE - A MENO DELLA META - OPERAI ED IMPIEGATI - SUFFICIENZA PER ENTRAMBE LE CATEGORIE - SENTENZA N 160 DEL 1971 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - APPLICABILITA AI GIUDIZI IN CORSO.*

L'art 10, primo comma RDL 14 aprile 1939 n 636, dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui subordinava il diritto alla pensione di invalidita da parte degli operai alla condizione della riduzione della loro capacita di guadagno a meno di un terzo invece che a meno della meta come per gli impiegati, deve essere disapplicato d'ufficio in ogni stato e grado di giudizio dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della sentenza della Corte costituzionale n 160 del 6 luglio 1971 rispetto a tutti i rapporti non esauriti. (V 168'74, mass n 367746).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)