Sez. L, Sentenza n. 2310 del 29/07/1974 (Rv. 370700 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE - A MENO DELLA META - OPERAI ED IMPIEGATI - SUFFICIENZA PER ENTRAMBE LE CATEGORIE - SENTENZA N 160 DEL 1971 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - APPLICABILITA AI GIUDIZI IN CORSO.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE - A MENO DELLA META - OPERAI ED IMPIEGATI - SUFFICIENZA PER ENTRAMBE LE CATEGORIE - SENTENZA N 160 DEL 1971 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - APPLICABILITA AI GIUDIZI IN CORSO.*
L'art 10, primo comma RDL 14 aprile 1939 n 636, dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui subordinava il diritto alla pensione di invalidita da parte degli operai alla condizione della riduzione della loro capacita di guadagno a meno di un terzo invece che a meno della meta come per gli impiegati, deve essere disapplicato d'ufficio in ogni stato e grado di giudizio dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della sentenza della Corte costituzionale n 160 del 6 luglio 1971 rispetto a tutti i rapporti non esauriti. (V 168'74, mass n 367746).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)