Sez. 6, Sentenza n. 9088 del 22/11/2012 Cc. (dep. 25/02/2013) Rv. 254582 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO IMMEDIATO - RICHIESTA DI GIUDIZIO ABBREVIATO | Termini di fase della custodia cautelare - Durata - Termini previsti per la normale fase di giudizio fino all'ordinanza ammissiva del giudizio abbreviato - Termini previsti per il giudizio abbreviato dopo l'ordinanza ammissiva del giudizio abbreviato - Limiti di applicazione.
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO IMMEDIATO - RICHIESTA DI GIUDIZIO ABBREVIATO
I termini di durata massima della custodia cautelare, nel caso di giudizio abbreviato ammesso dopo il decreto che dispone il giudizio, si commisurano a quelli propri della fase del giudizio dibattimentale per il periodo antecedente all'ordinanza ammissiva del rito alternativo, e a quelli previsti per quest'ultimo in relazione al periodo successivo, con la precisazione che gli stessi, complessivamente considerati, non possono estendersi per un tempo maggiore rispetto a quello che legge assegna alla fase del giudizio ex art. 303, comma primo, lett. b), cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 458 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)