Sez. 1, Sentenza n. 20305 del 09/10/2015 (Rv. 637342 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTÀ) - VIOLENZA - MINACCIA DI FAR VALERE UN DIRITTO | Minaccia di far valere un diritto - Rilevanza come violenza morale - Condizioni - Conseguimento di un vantaggio ingiusto - Necessità - Requisiti - Fattispecie.
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTÀ) - VIOLENZA - MINACCIA DI FAR VALERE UN DIRITTO
La minaccia di far valere un diritto assume i caratteri della violenza morale, invalidante il consenso prestato per la stipulazione del contratto, ai sensi dell'art. 1438 c.c., soltanto se è diretta a conseguire un vantaggio ingiusto, situazione che si verifica quando il fine ultimo perseguito consista nella realizzazione di un risultato che, oltre ad essere abnorme e diverso da quello conseguibile attraverso l'esercizio del diritto medesimo, sia iniquo ed esorbiti dall'oggetto di quest'ultimo, e non quando il vantaggio perseguito sia solo quello del soddisfacimento del diritto nei modi previsti dall'ordinamento. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il motivo d'impugnazione, non avendo il ricorrente - che si doleva del mancato annullamento di un contratto di acquisto di azioni, viziato dalla minaccia di esercitare nei suoi confronti l'azione di responsabilità sociale - compiutamente indicato gli elementi fattuali trascurati dal giudice di merito nella comparazione tra il vantaggio indiretto ottenuto con l'imposizione dell'acquisto delle azioni e quello diverso, ordinario ma ingiusto, derivante dall'esercizio dell'azione ex art. 2392 c.c.).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1427, Cod. Civ. art. 1434, Cod. Civ. art. 1438, Cod. Civ. art. 2932
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)