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Sez. 1, Sentenza n. 4970 del 15/11/1977 (Rv. 388579 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CESSAZIONE DEGLI EFFETTI - PROCEDIMENTO - PROVVEDIMENTI - MODIFICABILITA - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - ASSEGNO DI SEPARAZIONE - DOMANDA DI RIVALUTAZIONE - PROPOSIZIONE NEL PROCEDIMENTO DI DIVORZIO - RAPPORTO CON LA DOMANDA DI ASSEGNO DI DIVORZIO - IDENTITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1977-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/388579-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CESSAZIONE DEGLI EFFETTI - PROCEDIMENTO - PROVVEDIMENTI - MODIFICABILITA - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - ASSEGNO DI SEPARAZIONE - DOMANDA DI RIVALUTAZIONE - PROPOSIZIONE NEL PROCEDIMENTO DI DIVORZIO - RAPPORTO CON LA DOMANDA DI ASSEGNO DI DIVORZIO - IDENTITA - ESCLUSIONE.*

Nel procedimento di divorzio, la richiesta di rivalutazione dell'assegno di separazione, diretta da uno dei coniugi al Presidente del tribunale, ha ad oggetto la regolamentazione provvisoria dei rapporti patrimoniali con l'altro coniuge, per il periodo antecedente la pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e, pertanto, non e identificabile, stante la diversita del petitum e della causa petendi, con la domanda di attribuzione dell'assegno di divorzio, di cui all'art 5 quarto comma della legge primo dicembre 1970 n 898.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 4 CORTE COST. PENDENTE, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)