Sez. L, Sentenza n. 7777 del 21/10/1987 (Rv. 455615 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - PROCEDIMENTI SPECIALI - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - SENTENZA DI ACCOGLIMENTO - STATUIZIONE DELLE SPESE DEL PROCEDIMENTO MONITORIO CONTENUTA NEL DECRETO - SUPERAMENTO - RIVIVISCENZA PER EFFETTO DELLA SENTENZA DI APPELLO DI RIGETTO DELL'OPPOSIZIONE, STATUENTE SOLO IN ORDINE ALLE SPESE DEL SECONDO GRADO DEL GIUDIZIO - ESCLUSIONE.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - PROCEDIMENTI SPECIALI - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - SENTENZA DI ACCOGLIMENTO - STATUIZIONE DELLE SPESE DEL PROCEDIMENTO MONITORIO CONTENUTA NEL DECRETO - SUPERAMENTO - RIVIVISCENZA PER EFFETTO DELLA SENTENZA DI APPELLO DI RIGETTO DELL'OPPOSIZIONE, STATUENTE SOLO IN ORDINE ALLE SPESE DEL SECONDO GRADO DEL GIUDIZIO - ESCLUSIONE.*
Nel caso in cui l'opposizione a decreto ingiuntivo sia stata accolta, il titolo giudiziale di definizione della controversia è costituito dalla sentenza, la quale, in caso di impugnazione, è a sua volta sostituita con effetto autonomo da quella di appello che l'ha riformata, salvo che tale impugnazione abbia investito solo alcuni degli autonomi capi della decisione di primo grado. Pertanto, la statuizione delle spese del procedimento monitorio contenuta nel decreto ingiuntivo, essendo superata dalla sentenza di primo grado di accoglimento dell'opposizione, non può rivivere per effetto della sentenza di appello che, rigettando invece l'opposizione, abbia statuito solo in ordine alle spese del secondo grado di giudizio. (V 1855/77, mass n 388579).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 329, Cod. Proc. Civ. art. 336, Cod. Proc. Civ. art. 641 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)