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Sez. L, Sentenza n. 22773 del 06/07/2026 (Rv. 679611-01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA' IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE | Sospensione cautelare del pubblico dipendente - Perdita di efficacia a seguito di sentenza di proscioglimento - Art. 4, comma 2, l. 97 del 2001 - Ambito di applicazione - Sospensione facoltativa - Rilevanza - Sussistenza - Sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato di cui all’art. 531 c.p.p. - Rilevanza - Sussistenza - Fondamento. IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - SANZIONI DISCIPLINARI - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2026-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/679611-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA' IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE

In tema di pubblico impiego, l'art. 4, comma 2, della l. n. 97 del 2001, secondo cui la sospensione cautelare del dipendente perde efficacia in caso di sentenza, anche non definitiva, di proscioglimento, ivi compresa la sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato ai sensi dell'art. 531 c.p.p., trova applicazione anche nel caso di sospensione facoltativa disposta ai sensi dell'art. 3 della medesima legge, in quanto la disposizione, che non opera distinzioni, è norma di garanzia intesa ad evitare che una protrazione sine die della misura cautelare possa mutarla in una misura di per sé afflittiva.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 531, Legge 27/03/2001 num. 97 art. 4 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)