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Sez. L, Sentenza n. 8210 del 23/05/2003 (Rv. 563495 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - IN GENERE | Sospensione cautelare in pendenza di procedimento penale - Disciplina contrattuale - Diverse ipotesi di sospensione cautelare - Termine massimo di cinque anni - Applicabilità in tutte le ipotesi.
Stato
decisa il 2003-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563495-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - IN GENERE

La sospensione cautelare del pubblico impiegato in caso di procedimento penale, originariamente disciplinata dagli artt. 91 e 92 del d.P.R. n. 3 del 1957, e successive modificazioni, è regolata dalle norme contrattuali (art. 27 del contratto collettivo comparto ministeri del 16 maggio 1995), le quali prevedono la sospensione obbligatoria dal servizio in caso di misura restrittiva della libertà personale, anche se per fatti estranei al rapporto di lavoro e comunque limitata alla durata dello stato restrittivo della libertà (comma primo); la sospensione facoltativa in caso di sottoposizione a procedimento penale, che non comporti la restrizione della libertà personale, quando sussista un rinvio a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto o comunque tali da comportare, se accertati, la sanzione del licenziamento (comma secondo); la sospensione facoltativa, con prolungamento del periodo di cui al comma primo, fino alla sentenza definitiva, qualora ricorrano le condizioni di cui al comma secondo (comma terzo); la sospensione obbligatoria in caso di condanna definitiva (comma quarto). Il termine massimo di sospensione cautelare dal servizio, stabilito dall'art. 27, comma ottavo, in cinque anni, deve ritenersi operante, alla luce dei principi di ragionevolezza, presunzione di innocenza e buon andamento della pubblica amministrazione - affermati in materia dalle sentenze della Corte costituzionale n. 447 del 1995, 239 del 1996 e 145 del 2002 -, per ogni caso di sospensione cautelare determinata da un procedimento penale, e cioè sia in caso di rinvio a giudizio non preceduto (o accompagnato) dalla emissione di una misura restrittiva della libertà personale (art. 27, comma primo), sia nel caso in cui la sospensione, nella ricorrenza delle condizioni di cui al comma secondo, faccia seguito alla cessazione dello stato di restrizione della libertà personale di cui al comma primo.

Riferimenti normativi: DPR 10/01/1957 num. 3 art. 91, DPR 10/01/1957 num. 3 art. 92 CORTE COST., Contr. Coll. 16/05/1995 num. 27

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)