Sez. 1, Sentenza n. 1686 del 12/03/1984 (Rv. 433752 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTO - NOTIFICAZIONE - IN GENERE - MANCANZA DI ABITAZIONE, UFFICIO O AZIENDA NEL COMUNE DI DOMICILIO FISCALE - NOTIFICAZIONE MEDIANTE DEPOSITO DELL'ATTO SULLA CASA DI DETTO COMUNE ED AFFISSIONE DEL RELATIVO AVVISO NELL'ALBO COMUNALE - VALIDITÀ - NOTIZIA AL DESTINATARIO A MEZZO DI LETTERA RACCOMANDATA - OBBLIGO DELL'UFFICIALE NOTIFICANTE - ESCLUSIONE.*
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTO - NOTIFICAZIONE - IN GENERE - MANCANZA DI ABITAZIONE, UFFICIO O AZIENDA NEL COMUNE DI DOMICILIO FISCALE - NOTIFICAZIONE MEDIANTE DEPOSITO DELL'ATTO SULLA CASA DI DETTO COMUNE ED AFFISSIONE DEL RELATIVO AVVISO NELL'ALBO COMUNALE - VALIDITÀ - NOTIZIA AL DESTINATARIO A MEZZO DI LETTERA RACCOMANDATA - OBBLIGO DELL'UFFICIALE NOTIFICANTE - ESCLUSIONE.*
In tema di notificazione dell'avviso di accertamento tributario, ai sensi e nel vigore dell'art. 38 del d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645 (testo unico sulle imposte dirette), qualora l'ufficiale notificante, svolte tutte le ricerche richieste dal caso concreto e fatta menzione di esse nella propria relazione, accerti che il contribuente non abbia abitazione (o ufficio, o azienda) nel comune di domicilio fiscale, come nel caso in cui risulti aver trasferito la propria residenza in altro comune senza aver provveduto alle prescritte variazioni (restando irrilevante il mantenimento nella originaria residenza di un mero "recapito"), la notificazione medesima è validamente effettuata, ai sensi del primo comma lett. F) del citato art. 38, mediante deposito dell'atto nella casa del primo di detti comuni, nonché affissione del relativo avviso nell'albo del comune stesso (e si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo), mentre resta escluso l'Obbligo di darne notizia al destinatario a mezzo di lettera raccomandata, il quale ricorre, ai sensi della lett. E) della citata norma, nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 189 del 1974, solo nella diversa ipotesi di notificazione a destinatario non rinvenuto presso la propria abitazione (o ufficio, od azienda) nel comune di domicilio fiscale. (V 4174/79, mass n 400685; (V 3527/79, mass n 399944; (V 1503/78, mass n 390882).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 143 CORTE COST., DPR 29/01/1958 num. 645 art. 38 lett. F CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)