Sez. 1, Sentenza n. 3527 del 25/06/1979 (Rv. 399944 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA - IRREPERIBILITA O RIFIUTO DI RICEVERE LA COPIA - NOTIZIA DELLA NOTIFICAZIONE AL DESTINATARIO - OBBLIGO DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO - INSUSSISTENZA - DEPOSITO ED AFFISSIONE DELL'AVVISO RELATIVO - SUFFICIENZA.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA - IRREPERIBILITA O RIFIUTO DI RICEVERE LA COPIA - NOTIZIA DELLA NOTIFICAZIONE AL DESTINATARIO - OBBLIGO DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO - INSUSSISTENZA - DEPOSITO ED AFFISSIONE DELL'AVVISO RELATIVO - SUFFICIENZA.*
La disposizione contenuta nella lett F) dell'art 38 del DPR 29 gennaio 1958, n 645 - che disciplina in via generale la notificazione in materia di imposte erariali e trova applicazione per tutti gli Atti del procedimento tributario, amministrativo o contenzioso - esonera l'ufficiale giudiziario dall'Obbligo di dare notizia della notificazione al destinatario nell'ipotesi prevista dall'art 140 cod proc civ, essendo sufficiente il deposito della copia dell'atto nella casa del comune dove la notificazione deve essere eseguita e l'affissione dell'avviso di deposito nell'albo del comune, nel qual caso la notificazione si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo. (Conf 1503/78, mass n 390882).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST., DPR 29/01/1958 num. 645 art. 38 lett. F CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)