Sez. 5, Sentenza n. 9002 del 16/06/2000 Ud. (dep. 10/08/2000) Rv. 217735 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE | Denegato accesso al rito speciale a seguito di ingiustificato dissenso del PM - Ricorso per cassazione - Applicazione della riduzione di pena da parte della Corte di Cassazione - Possibilità.
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE
Nel caso in cui il giudice, in presenza di dissenso del PM (poi rivelatosi ingiustificato)non abbia riconosciuto la definibilità del giudizio allo stato degli atti e non abbia, quindi, applicato la riduzione di pena prevista per il giudizio abbreviato, La Corte di cassazione può effettuare la valutazione omessa nella fase di merito, operando essa stessa la riduzione fissata "ex lege" nella misura fissa di un terzo per il rito speciale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 442 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)