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Sez. 2, Sentenza n. 454 del 27/02/1970 Ud. (dep. 29/03/1971) Rv. 117317 - 01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - IN GENERE - DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA - VIZI DEL PROVVEDIMENTO - IMPUGNAZIONE DELL'ORDINANZA DICHIARATIVA DELLA CONTUMACIA - PROVVEDIMENTO AFFETTO DA NULLITA ASSOLUTA - OMESSA IMPUGNAZIONE SPECIFICA DELL'ORDINANZA - NON DEDUCIBILITA DELLA NULLITA - IN PARTICOLARÈ NULLITA ATTINENTE ALLA MOTIVAZIONE SULL'IMPEDIMENTO A COMPARIRE.*
Stato
decisa il 1970-02-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/117317-01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - IN GENERE - DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA - VIZI DEL PROVVEDIMENTO - IMPUGNAZIONE DELL'ORDINANZA DICHIARATIVA DELLA CONTUMACIA - PROVVEDIMENTO AFFETTO DA NULLITA ASSOLUTA - OMESSA IMPUGNAZIONE SPECIFICA DELL'ORDINANZA - NON DEDUCIBILITA DELLA NULLITA - IN PARTICOLARÈ NULLITA ATTINENTE ALLA MOTIVAZIONE SULL'IMPEDIMENTO A COMPARIRE.*

La ordinanza dichiarativa della contumacia e soggetta alla disciplina stabilita dall'art 200 cod proc pen e diventa definitiva quando non sia stata impugnata specificamente, anche nel caso in cui sussista una delle nullita previste dall'art 185 cod proc pen. invero, la insanabilita disposta da tale norma deve essere intesa come possibilita di rilevare il vizio anche quando la parte interessata non lo abbia dedotto nel termine di cui all'art 439 cod proc pen, possibilita che esiste solo se il provvedimento viziato risulti ancora suscettibile di riesame, non gia quando esso sia divenuto definitivo per effetto della mancata impugnazione espressamente prevista dalla legge. Pertanto, nella specie, la omessa impugnazione specifica della ordinanza preclude la possibilita di dedurre, attraverso la impugnazione della sola sentenza, la questione di nullita assoluta, attinente all'intervento dell'imputato, per motivazione mancante o illogica sulla valutazione dell'impedimento a comparire. (V 115654, 115548, 115468, 114787, 114603, anno 1970, ed ivi cita(te).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 200, Cod. Proc. Pen. art. 498 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)