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Sez. L, Sentenza n. 8342 del 08/04/2010 (Rv. 613299 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE | Domanda nuova per modifica della "causa petendi" - Presupposti - Allegazione e deduzione dei fatti relativi al primo grado in funzione descrittiva - Novità della domanda - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-04-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/613299-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE

Si configura domanda nuova - come tale, inammissibile in appello (con rilevabilità dell'inerente violazione del divieto anche d'ufficio in funzione dell'attuazione rigorosa del principio del doppio grado di giurisdizione) - quando gli elementi dedotti in secondo grado comportano il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, integrando una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado, e ciò anche se tali fatti erano già stati esposti nell'atto introduttivo del giudizio al mero scopo di descrivere ed inquadrare altre circostanze, e soltanto nel giudizio di appello, per la prima volta, siano stati dedotti con una differente portata, a sostegno di una nuova pretesa, determinando in tal modo l'introduzione di un nuovo tema di indagine e di decisione. (Nella specie, la S.C., nel rigettare il ricorso, ha rilevato che i ricorrenti in primo grado si erano limitati a dedurre, quale unica "causa petendi", l'insensibilità dell'uso aziendale inserito nel contratto individuale rispetto alle modifiche peggiorative recate dalla contrattazione collettiva, mentre in appello ne avevano dedotto l'applicabilità in forza della clausola finale inserita nell'accordo collettivo "di ingresso" che riprendeva le condizioni di maggior favore previste dal contratto aziendale, così introducendo una domanda subordinata del tutto autonoma rispetto a quella principale in quanto fondata su fatti diversi richiedenti indagini differenti).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)