Sez. L, Sentenza n. 16298 del 12/07/2010 (Rv. 614527 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - "CAUSA PETENDI ET PETITUM" | Domanda nuova per modifica della "causa petendi" - Presupposti - Allegazione e deduzione dei fatti relativi al primo grado in funzione descrittiva - Novità della domanda - Sussistenza - Fattispecie in tema di controversia di lavoro.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - "CAUSA PETENDI ET PETITUM"
Nel processo del lavoro si ha introduzione di una domanda nuova per modificazione della "causa petendi" non consentita in appello, non solo quando gli elementi dedotti in secondo grado comportano il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, integrando una pretesa diversa rispetto a quella fatta valere in primo grado, ma anche quando gli elementi prospettati in giudizio, se pur già esposti nell'atto introduttivo, vengano dedotti in grado d'appello, in modo da introdurre un nuovo tema d'indagine che altera l'oggetto sostanziale dell'azione e i termini della controversia. (Nella fattispecie i Direttori di Aziende Autonome del Turismo operanti in Sicilia avevano agito per differenze retributive in primo grado sulla base del Contratto Collettivo Regionale di categoria ed in appello deducendo che il Regolamento giuridico ed economico del personale delle Aziende Autonome del Turismo prevedeva un'equiparazione retributiva a loro favorevole con gli impiegati regionali, così introducendo secondo la Corte un diverso ed inammissibile tema d'indagine).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)